Art. 7.
(Investimenti infrastrutturali
per il Parco dell'aria in Rieti).

      1. La società di cui all'articolo 5, comma 3, provvede in proprio alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e delle opere di miglioramento della ricettività dell'aeroporto di Rieti a sostegno delle manifestazioni sportive.

 

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      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, possono essere destinate, per le finalità di cui al comma 1, le eventuali ulteriori risorse rese disponibili dall'ENAC ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.